Sanzioni amministrative per inquinamento acustico

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 42/2017 alla Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 il Ministero dell’ambiente, ha ritenuto opportuno l’emanazione di una nuova circolare esplicativa: Circolare Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 12/12/2017, prot. n. 17452.

Il Ministero ha evidenziato la necessità di un corretto adempimento, da parte dei Comuni, dell’obbligo di riversare all’entrata del bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni nella misura del 70%, quota che sarà poi devoluta ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico.

A norma del comma 4 dell’art. 10, Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) modificata dal d.lgs. n. 42/2017: “Il 70 per cento delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all’articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l’attuazione dei controlli di competenza”.