Intervista all’Ing. Lorenzo Lombardi – Parte 3

Vi presentiamo la terza ed ultima parte dell’intervista con l’Ing. Lombardi, consulente del Ministero dell’Ambiente, sulle ultime novità legislative in acustica ambientale.

Capitolo Impianti eolici, sono stati inseriti nella legge quadro tra le sorgenti sonore fisse, come verranno disciplinati?

Un impianto eolico è una sorgente sonora particolare che presenta aspetti ambientali peculiari legati anche alla pubblica utilità ed alla diversificazione delle fonti rinnovabili di energia, per la graduale riduzione delle fonti fossili.

Sono in fase di predisposizione due differenti provvedimenti, entrambi previsti dal D.Lgs. 42/2017: il primo, previsto dall’articolo 19, comma 1, che riguarda le tecniche di misura del rumore prodotto dagli impianti eolici, problema di non facile trattazione, e l’altro, previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge quadro n. 447/1995, come modificato dal comma 1, lettera a), dell’articolo 14 del D.Lgs. 42/2017, che riguarda la determinazione dei valori limite da applicare agli impianti eolici e più in generale la regolamentazione di tale tipologia di sorgenti sonore.

L’aver incluso anche gli impianti eolici nell’articolo 11 della legge quadro 447/1995, che ricordo essere l’articolo che prevede la regolamentazione delle sorgenti speciali che necessitano di una particolare attenzione, perché relative a servizi o prestazioni di pubblica utilità, indica la precisa volontà del legislatore di rendere meno restrittivi e severi i limiti e le prescrizioni acustiche per tale tipologia di sorgente, visti anche gli obbiettivi che la Commissione europea ci impone in materia di diversificazione delle fonti di produzione di energia, con il preciso obbiettivo di raggiungere percentuali sempre crescenti di fonti rinnovabili.

In merito alle tecniche di misura del rumore eolico, che come detto risultano complesse per la presenza di vento, sorgente questo di rumore e di limitazione alla validità dei rilievi, che secondo il decreto del Ministro dell’ambiente del 16 marzo 1998, recante “tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, possono essere effettuate esclusivamente con velocità del vento inferiore ai 5 m/s, l’orientamento è quello di determinare il contributo della rumorosità del vento attraverso il ricorso anche alle linee guida a suo tempo elaborate e sviluppate dall’ISPRA.

Quali sono, in generale, gli aspetti più salienti del D.lgs. 42/17?

Un importante aspetto che caratterizza il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 è la necessità che esso introduce di procedere, con normativa specifica, alla regolamentazione di sorgenti di rumore precedentemente mai considerate, quali gli eliporti, gli impianti elici, gli impianti a fune e a cremagliera, con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Inoltre con l’entrata in vigore del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 risulta necessario procedere alla revisione, all’adeguamento ed all’armonizzazione alla direttiva 2002/49/CE, come indicato dallo stesso decreto legislativo, dei regolamenti previsti dall’articolo 11 della legge quadro in materia di infrastrutture dei trasporti, con provvedimenti più snelli e semplificati, ovverosia attraverso il ricorso a decreti del Ministro dell’ambiente, piuttosto che decreti del Presidente della Repubblica, nonché procedere all’aggiornamento praticamente di tutti i decreti attuativi della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1995.

Altre azioni da porre in essere riguardano la specifica regolamentazione delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco, nonché delle aviosuperfici.

Tutto ciò comporta che dovranno essere emanati, aggiornati o integrati oltre venticinque provvedimenti normativi, già schedulati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui è stato previsto un approssimativo ordine di priorità.

Per il momento il Ministero sta lavorando prevalentemente sui nuovi decreti previsti, su quelli già emanati e che presentano maggiori criticità applicative e quelli con scadenze ben definite e più immediate.

Quali sono secondo lei gli aspetti innovativi normative introdotti dai due decreti legislativi emanati?

Il D.Lgs. 42/2017 introduce un importante ed innovativo aspetto, almeno per quanto concerne il panorama nazionale, ovverosia quello della sostenibilità e della azione strategica dei piani di mitigazione del rumore. Il decreto infatti prevede l’adozione di specifiche linee guida, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE, sui criteri di sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995, relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 della legge n. 447 del 1995. Tali criteri dovranno essere concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività produttive per quanto riguarda l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attività, in attuazione dei piani di risanamento previsti dall’articolo 7 della medesima legge quadro e dai predetti regolamenti. Detti criteri saranno finalizzati all’adozione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e all’applicazione dei valori limite coerenti con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto di risanamento acustico e dovranno considerare anche aspetti legati alla compatibilità ambientale e agli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.

Tale decreto, da emanare entro il 19 ottobre 2018, risulta propedeutico alla revisione di tutti i regolamenti già emanati ai sensi dell’articoli 11 della legge n. 447 del 1995, al fine di consentire l’adozione di piani sostenibili dal punto di vista ambientale, ma anche strategico, economico, paesaggistico e di opportunità di intervento in contesti complessi e delicati dal punto di vista dell’inserimento urbanistico delle opere di mitigazione del rumore.

L’elemento innovativo introdotto dal D.lgs. 42/17 è quindi l’aver indicato che le future norme che da esso deriveranno, dovranno essere orientate anche verso la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi di mitigazione dell’inquinamento acustico ed adottare un approccio strategico in relazione ai tempi ed alle modalità di attuazione dei piani di risanamento, anche al fine di armonizzare le richieste della direttiva 2002/49/CE in relazione alla revisione periodica dei piani di azione.

Intervista all’Ing. Lorenzo Lombardi – D.Lgs 42/2017 Parte 2