Intervista all’Ing. Lorenzo Lombardi – Parte 2

Vi presentiamo la seconda parte dell’intervista con l’Ing. Lombardi, consulente del Ministero dell’Ambiente, sulle ultime novità legislative in acustica ambientale.

Le modifiche al D.Lgs n. 194/2005 sono state necessarie anche al fine di evitare procedure di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia?

L’articolo 4, con il comma 1, del D.Lgs. 42/17, che modifica l’articolo 7 del D.Lgs. 194/2005, stabilisce termini più idonei ed efficaci per lo svolgimento di tutto l’iter, previsto dalla direttiva 2002/49/CE, di comunicazione alla Commissione europea dei dati riguardanti mappature acustiche mappe strategiche e piani di azione degli agglomerati, degli assi stradali e ferroviari principali, nonché degli aeroporti principali.

Viene più efficacemente e puntualmente regolamentato il flusso delle informazioni richieste dalla Commissione europea. Ad esempio il comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 42/17, stabilisce che le regioni hanno . l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’ambiente i dati ricevuti e sottoposti a verifica. Tale obbligo è diretto a colmare una lacuna contenuta nel D.Lgs. n. 194/2005, che ha causato serie problematiche di reperimento, da parte del Ministero, dei dati elaborati dalle autorità competenti per gli agglomerati e dai gestori delle infrastrutture dei trasporti principali di competenza delle singole regioni.

Ci sono anche altre modifiche apportate dal capo I del D.Lgs.42/2017 allo scopo di sincronizzare e rendere fattive le azioni dei diversi attori chiamati a collaborare per la redazione di mappe acustiche e piani di azione, soprattutto degli agglomerati. La carenza di tali sinergie ha ad oggi contribuito all’avvio di azioni della Commissione europea nei confronti del nostro Paese.

L’art 9 del decreto 42/17 ha introdotto la definizione di “sorgente sonora specifica”, ma non sono stati ancora definiti i limiti massimi associati.

Il comma 1, lettera a), punto 1) del nuovo decreto introduce la nozione di “sorgente sonora specifica”, necessaria per identificare la singola sorgente responsabile delle emissioni di rumore nell’ambito del contributo complessivo alla rumorosità ambientale determinato dalla presenza di più sorgenti.

Al comma 1, lettera a), punto 3) è introdotta la definizione di “valore limite di immissione specifico”, come valore massimo del contributo fornito dalla singola sorgente sonora, specificando anche il punto di rilevazione del rumore, posto in ambiente esterno o in facciata al ricettore. La previsione di effettuare la misurazione del rumore in ambiente esterno, nel punto in cui sono presenti ricettori umani e ambientali sensibili al rumore, e non strettamente in prossimità della sorgente, consente di superare l’ambiguità attualmente determinata dal combinato disposto della legge quadro 447/95 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, in relazione all’applicazione del valore limite di emissione.

I valori limite di immissione specifici, essendo di nuova introduzione, non sono attualmente stabiliti da alcuna regolamentazione. Allo scopo di determinare e regolamentare, non solo i valori limite di immissione specifici ed i limiti di emissione, ma attuare anche l’armonizzazione dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE e dei relativi limiti con la legge quadro n.447/1995 ed i suoi decreti attuativi, l’articolo 8 del D.Lgs. 42/2017 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

Tale Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico è in fase di costituzione e si riunirà per iniziare la propria attività non appena saranno nominati i rappresentanti ed i supplenti di tutti i ministeri partecipanti.

L’articolo 12 del D.Lgs. 42/2017 ha modificato l’articolo 8 della legge n. 447/95 con particolare riferimento al ricorso all’autocertificazione nelle valutazioni di impatto acustico e di clima acustico, può chiarirci in che consiste tale variazione.

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 12 del D.Lgs. 42/2017 ha soppresso il comma 3-bis dell’articolo 8 della legge quadro n. 447/1995, che imponeva di rendere le relazioni acustiche richieste dalla medesima legge in forma di autocertificazione, cosa già peraltro previsto dal comma 5 dell’articolo 8 della stessa legge, ma dava luogo ad incertezze applicative e soprattutto introduceva l’ambigua e non chiara figura di “Tecnico abilitato” responsabile della dichiarazione.

Il comma 1, lettera c), invece, aggiorna il riferimento alla normativa di riferimento in materia di autocertificazione, o meglio di dichiarazione di atto notorio, introducendo il d.P.R. n. 445/2000.

Alla lettera d) è infine riformulata la norma che disciplina il rilascio del nulla-osta da parte del comune, nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alla domanda di licenza o di autorizzazione.

Tornando alla questione dell’autocertificazione, la sostituzione dell’indicazione, nel comma 5 dell’articolo 8 della legge quadro 447/1995, dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e l’introduzione del riferimento al d.P.R. n. 445/2000, di fatto modifica il concetto di autocertificazione stessa, introducendo la nozione di dichiarazione di atto notorio.

Il d.P.R. n. 445/2000 contempla la possibilità, e non l’obbligo, di presentare alle Pubbliche Amministrazioni, in sostituzione di alcune tipologie di documentazioni ammesse dallo stesso decreto, una dichiarazione di atto notorio, ovverosia la manifestazione di fronte ad un Pubblico Ufficiale della conoscenza di una situazione o uno stato noto al dichiarante, perché in possesso della relativa certificazione, che deve essere resa disponibile per gli eventuali controlli stabiliti dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica. Quando l’atto di notorietà riguarda la valutazione di impatto acustico o di clima acustico, la dichiarazione deve essere necessariamente supportata da una certificazione per la valutazione dell’eventuale superamento o meno dei limiti previsti dalla normativa in materia di acustica ambientale. Tale verifica deve e può essere eseguita esclusivamente da Tecnico Competente in acustica. Infatti la definizione di tale figura professionale prevista dall’articolo 2 della legge quadro sull’inquinamento acustico n.447/1995 stabilisce che è “.. definito Tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme”.

La mancata verifica da parte di un Tecnico competente in acustica costituisce quindi una carente conoscenza, da parte del dichiarante, dello stato acustico dei luoghi considerati e comporta, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, un’omissione di atti di ufficio e la decadenza dei provvedimenti autorizzativi rilasciati in relazione alle suddette dichiarazioni.

Intervista all’Ing. Lorenzo Lombardi – D.Lgs. 42/17 – Parte 3

Intervista all’Ing. Lorenzo Lombardi – D.Lgs. 42/17 – Parte 1