Se l’autoclave è rumorosa chi paga i danni?

La sentenza numero 20533/2017 del 30 agosto della Corte di cassazione ha  considerato responsabili per il rumore intollerabile scaturito dal funzionamento della pompa dell’acqua utilizzata dal condomino sia il condomino che il condomino.

In merito alla specifica vicenda, i giudici del merito avevano condannato il condomino a cessare ogni condotta molesta e a rimuovere l’autoclave inibendo l’utilizzo della cabina condominiale e, infine, avevano condannato sia il condomino che il condominio a risarcire i danni cagionati all’attore, da quantificare in un separato giudizio.

Nel ricorso si sosteneva anche che i giudici non potevano inibire in assoluto l’utilizzo del locale condominiale ove si trovava l’autoclave, impedendo anche di collocarvi una pompa meno rumorosa, ma anche sul punto la Corte dissente, sancendo la libertà del giudicante di scegliere con quale misura porre fine al problema oggetto del giudizio sottoposto alla sua cognizione.

Con l’occasione la Cassazione ha anche avuto modo di precisare che sono sempre nella discrezionalità del giudice la scelta di come accertare le immissioni sonore e l’apprezzamento della tollerabilità, sul quale incidono, oltre che la sensibilità dell’uomo medio, anche la situazione locale.