Animali domestici e normale tollerabilità

Gli ultimi dati Eurispes evidenziano che oltre un terzo degli italiani vivono regolarmente con un animale domestico, mentre sono circa 7 milioni i cani presenti nelle nostre case e nei condomini italiani.

Può capitare che in determinati contesti, alcuni inquilini possano essere disturbati dall’abbaiare del cane. Questo è una problematica abbastanza complessa dal momento in cui non è semplice trovare una soluzione.

Se da un lato i cani sono considerati dalla Cassazione come esseri senzienti ai quali non può essere inflitta alcuna sofferenza come ad esempio applicargli una museruola anche quando sono in casa e nessun regolamento condominiale può impedire la presenza di animali domestici (salvo casi particolari), dall’altro è necessario rispettare la proprietà privata ed il diritto di consentire agli inquilini il giusto riposo e la quiete.

Il riposo delle persone è tutelato dal codice penale, infatti i soggetti che disturbano la quiete pubblica commettono reato.

Dal momento in cui la legge non definisce alcuna normale tollerabilità di un rumore emesso da un animale domestico affinché questi disturbi

la quiete pubblica, il tutto è affidato alla valutazione pratica del giudice che deve tenere conto della situazione concreta e di una serie di fattori come ad esempio: per quanto tempo si protrae l’abbaiare del cane e con che frequenza, quali sono gli orari in cui si avvertono tali suoni poichè l’abbaiare del cane a mezzogiorno, quando i livelli di rumore provenienti dall’interno e dall’esterno delle unità abitative sono generalmente più elevati, viene percepito in maniera meno consistente rispetto alla tarda serata.

Questi elementi possono essere valutati sia per mezzo di  indagini fonometriche, sia attraverso le testimonianze delle parti interessate, elementi che porteranno il giudice a determinare se l’abbaiare del cane supera la normale tollerabilità.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 novembre 2018 – 30 aprile 2019, n. 17811

Presidente Di Nicola – Relatore Aceto

Ritenuto in fatto

1.La sig.ra Ka. St. ricorre per l’annullamento della sentenza del 09/05/2016 del Tribunale di Rimini che l’ha prosciolta dal reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 659 cod. pen. e vizio di motivazione.

Considerato in diritto

2.Il ricorso è fondato.

3.Si imputa alla ricorrente di aver arrecato disturbo ai propri condomini a causa dell’abbaiare e dei latrati dei cani di sua proprietà.

3.1.Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato basandosi sulle dichiarazioni rese: a) dalla parte civile, Re. An., che aveva abitato nel piano sottostante a quello dell’imputata fino al novembre 2014 e che aveva affermato che la propria vita era divenuta insopportabile a causa dell’abbaiare e ululare dei cani, a qualunque ora del giorno e della notte, soprattutto quando erano lasciati soli; b) dall’amica di quest’ultima, Em. Gi., che nelle occasioni di visita alla Re. aveva confermato di aver sentito il latrare dei cani provenire dall’appartamento sovrastante; c) dal consulente di parte, ing. Stefano Costa, che, su incarico della parte civile, aveva misurato le immissioni sonore nell’appartamento di quest’ultima, rilevando il superamento della soglia della normale tollerabilità. In considerazione della non abitualità della condotta e della esiguità del danno, il Tribunale ha prosciolto l’imputata dal reato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

3.2.Il bene tutelato dall’art. 659 cod. pen. consiste nella quiete (o tranquillità) pubblica. Ha spiegato questa Cotte che «per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone» (così Sez. 3, n. 3678 dell’1/12/2005, dep. il 31/01/2006, Giusti, Rv. 233290 con richiamo ad ulteriori precedenti; più recentemente lo stesso principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 18521 dell’11/01/2018, Ferri, Rv. 273216; Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Calvarese, Rv. 262510; Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, Iori, Rv. 251406; Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007, Guzzi, Rv. 238814).

3.3.Tali principi sono noti al Tribunale che tuttavia, pur citando le numerose pronunce di questa Corte sul punto, non ne fa contraddittoriamente buon governo visto che, come esattamente osservato dalla ricorrente, non risulta che altre persone diverse dalla persona offesa siano state disturbate dall’abbaiare degli animali. La verifica di tale aspetto, imprescindibile per l’integrazione del reato, è totalmente negletto; né è dato sapere se la condotta dell’imputata fosse potenzialmente idonea ad arrecare disturbo alle occupazioni di persone diverse dall’inquilina del piano sottostante (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216, secondo cui ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio; nello stesso senso, Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito, Rv. 257345, secondo cui perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio).

3.4.Si tratta di aspetti che, naturalmente, non possono essere assorbiti nella valutazione di esiguità del danno o del pericolo perché la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone (come pure giustamente osservato dal Tribunale) la consumazione del fatto tipico sotto ogni profilo. In assenza di disturbo al riposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, la condotta non integra il reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché il fatto non è tipico.

3.5.Ne consegue che, questo essendo il fatto ed in assenza di ulteriori emergenze processuali, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.