Perché è inutile misurare il residuo ai ricettori dove il livello di immissione specifica si prevede sia inferiore a 30 DBA
In questo articolo ho pensato di condividere alcune analisi sull’applicazione del Decreto del 1 giugno 2022 sulle misurazioni di rumore di impianti eolici.
Già in un precedente articolo abbiamo parlato del Decreto che regolamenta la modalità di effettuazione delle misurazioni di rumore per la determinazione l’impatto degli aerogeneratori sull’ambiente circostante, nonché i limiti da rispettare nelle more dell’emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Tra le sostanziali novità che sono state introdotte dal Decreto 1 giugno 2022 spicca la definizione di Aerogeneratore potenzialmente impattante: “aerogeneratore di un impianto eolico soggetto a valutazione; nel caso di un impianto eolico con più aerogeneratori, aerogeneratore a vista con distanza ricettore-aerogeneratore inferiore a 1,5 km oppure, qualora min {3r 1 ; 20D} ≥ 1,5 km, inferiore a min {3r 1 ; 20D} dove r 1 è la distanza tra il ricettore e l’aerogeneratore più vicino mentre D è il diametro del rotore”. Pertanto l’area che deve essere investigata ha una estensione non inferiore a 1,5 km dall’aerogeneratore impattante.
Un’altra novità sostanziale nel valutare l’impatto del rumore degli impianti eolici, ai sensi dell’art. 5, è che gli stessi sono classificati quali sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio. Inoltre, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, le valutazioni del differenziale vengono eseguite unicamente in facciata agli edifici. Non trovano, pertanto, applicazione al verificarsi della condizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dello stesso Decreto che recita “se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno”.
Come stabilito da un chiarimento del MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0107475.06-09-2022 nel quale in merito ad una richiesta di precisazione se le modalità di misurazioni di rumore impianti eolici riportate negli allegati 2 e 3 del Decreto si riferiscono anche ad una situazione ante operam oltre al post operam, veniva specificato che tali procedure sono valide per le misurazioni ad impianto installato e funzionante. Viene aggiunto però che dovendo la valutazione ante operam dimostrare il rispetto dei limiti di legge, la stessa dovrà essere realizzata tenendo conto del Decreto stesso ai fini di pervenire a risultati confrontabili con le valutazioni post operam.
Pertanto i vari organi di controllo stanno richiedendo misurazioni del rumore residuo ante operam con la stessa metodologia richiesta dal Decreto e con una durata variabile da un minimo di 24 h ad un minimo di 7 gg sulla base della assenza o presenza nelle vicinanze di precedenti impianti in funzione.
Sulla base di tali indicazioni in premessa e grazie all’applicazioni effettuate su alcune nostre attività di misurazioni di rumore impianti eolici, ci tengo a condividere una osservazione che può sembrare banale ma che permette di circoscrivere l’area di indagine in una valutazione ante operam.
Ipotizziamo di trovarci in una situazione in cui uno o più ricettori sono in classe I (o sono ricettori sensibili). In tali condizioni il limite minimo di immissione ed emissione da rispettare sono rispettivamente pari a 40 dBA e 35 dBA (ovviamente in periodo notturno), con un differenziale da rispettare di +3 dBA ricordandoci, sulla scorta della considerazioni in precedenza effettuate, che il limite minimo di applicabilità che in notturno è pari a 40 dBA).
Effettuando un simulazione (suggerisco di utilizzare appositi software) del parco eolico possiamo determinare, note le potenze sonore degli stessi alle varie velocità del vento, quali sono i valori di immissione specifico (inteso come valore dovuto esclusivamente alla sorgente “aerogeneratori”) che ci aspettiamo ai ricettori.
A questi valori vanno sommati i valori di residuo misurato ai ricettori per determinare il rispettivo valore di immissione.
Come è noto inoltre, affinché si abbia un superamento del differenziale di +3 dBA è necessario che il livello di immissione specifico debba essere superiore al valore del residuo.
In base a tali osservazioni qualora ad un ricettore risulti che il valore di immissione specifico massimo (nelle massime condizioni di esercizio) sia pari a 30 dBA possiamo osservare che:
- rispetteremo il limite della tabella B del DPCM del 14.11.97 dei limiti di emissione che in classe I è pari a 35 dBA (inteso come valore dovuto esclusivamente alla sorgente aerogeneratore nei pressi del ricettore, in sostanza quello che dovrebbe essere il valore limite di immissione specifico);
- affinché vi sia un superamento del differenziale è necessario che il valore di residuo sia inferiore a 30 dBA, ma in tal caso non verrà mai superato il limite minimo di applicabilità di 40 dBA di immissione in quanto la somma tra residuo e immissione specifico sarà al massimo pari a 33 dBA.
- Per superare invece il limite di immissione della tabella C del DPCM del 14.11.97 sarà necessario che il residuo sia già pari o superiore a tale limite in quanto per valori inferiori non si supererebbe il livello di 40 dBA (p.e. la somma 39.5 di residuo + 30 dBA di immissione specifico è pari appunto a 40 dBA). Inoltre il valore di immissione specifico risulta essere di 10 dBA inferiore al valore di residuo e pertanto da ritenersi trascurabile.
Sulla base di tali valutazioni si può pertanto concludere che nei ricettori in cui è previsto un livello di immissione specifico inferiore a 30 dBA risulta superfluo effettuare la misurazione del rumore residuo, perché non vi sarà in nessun caso un superamento dei limiti di legge.
Nel caso ad esempio ci trovassimo con dei ricettori posti in classe II o superiore tale valore di immissione specifico minimo può essere portato a 35 dBA, visto che il valore di immissione da rispettare è in questo caso di 45 dBA; restano identiche le altre considerazioni già espresse.
In conclusione si potrebbero pertanto considerare, nelle more dell’emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come da art. 5 del Decreto 1 giugno 2022, soltanto i ricettori che il cui livello di immissione specifico previsto sia di almeno 30 dBA (35 dBA in caso di classe da II in poi) ed escludere gli altri anche se presenti all’interno dell’area potenzialmente impattante degli aerogeneratori.